Statuto della FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPETTACOLO POPOLARE APS (F.I.S.P.), approvato nella seduta costituente dell’11 Febbraio 2021 in Roma.
Art. 1. Denominazione
E’ costituita una Associazione di promozione sociale denominata “FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPETTACOLO POPOLARE APS” (F.I.S.P.) di seguito detta Federazione.
Art. 2. Durata ed Esercizio Finanziario
La durata della Federazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070. Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell’Assemblea dei Soci. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 3. Sede
La Federazione ha sede legale in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie in Italia e all’estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Art. 4. Finalità, scopi, strumenti
La Federazione è apolitica, non ha fini di lucro, agisce come Federazione nazionale e persegue l’affermazione ed il riconoscimento dei valori culturali, sociali e imprenditoriali dello spettacolo popolare e delle attività rappresentate, nonché il conseguimento delle condizioni economiche per il loro sviluppo. La Federazione aderisce all’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – AGIS. Scopo della Federazione è costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, gli scopi dei soci e le loro attività, promuovendone la tutela e lo sviluppo presso le istituzioni pubbliche e private in ambito territoriale, nazionale e internazionale. Nell’ambito delle finalità sopra descritte, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Federazione si propone di:
-Rappresentare, promuovere e tutelare nelle varie sedi nazionali ed internazionale gli interessi dei Soci;
-Rappresentare un punto di riferimento per gli organismi istituzionali e governativi e quindi presentarsi ad essi come interlocutore per la trattazione e la risoluzione di ogni problematica riguardante i propri Soci;
-Studiare i problemi fondamentali della categoria, esplicando anche una attività di indagine, al fine del perseguimento degli scopi dei propri Soci;
-Promuovere ed esaminare ogni provvedimento di carattere legislativo, economico e finanziario che coinvolga gli interessi dei Soci, sostenendo ogni intervento volto a favorire i Soci stessi, instaurando i necessari rapporti con organi ed enti competenti;
-Collaborare e svolgere azioni presso gli Enti pubblici affinchè l’attività economica dei Soci venga adeguatamente considerata nell’ambito della programmazione nazionale economica e produttiva;
-Partecipare agli organismi sia nazionali che internazionali preposti alla definizione delle normative interessanti i Soci;
-Promuovere attraverso azioni di stampa e di pubbliche relazioni, la divulgazione del ruolo svolto dai Soci nell’ambito dell’economia nazionale e della sua necessità di sviluppo;
-Curare ed aggiornare la raccolta di dati ed informazioni di carattere economico, legislativo e statistico al servizio dei propri Soci, dandone divulgazione anche attraverso pubblicazioni o altri mezzi di diffusione;
-Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed eventi in genere nell’interesse dei Soci;
-Promuovere e assistere i Soci in iniziative imprenditoriali individuali e quelle tendenti a sviluppare la collaborazione tra soci attraverso intese di carattere finanziario, economico, commerciale e produttivo;
-Mantenere contatti con organizzazioni ed enti similari, promuovendo o aderendo a quelle iniziative di carattere inter-associativo che possano assicurare una migliore tutela degli interessi dei Soci;
-Svolgere attività di assistenza e consulenza nei settori commerciale, finanziario, legale e tributario a favore dei Soci.
La Federazione potrà altresì compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopo sociali anche in collaborazione con altre Federazioni; potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessaria alla realizzazione dei propri scopi. La Federazione si avvale in modo prevalente della attività di volontariato dei propri soci. Per gli scopi che si propone, la federazione è da considerare ai fini fiscali, ente non commerciale.
Art. 5. Soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
-soci fondatori: sono le imprese individuali e collettive, gli enti, le persone fisiche, le organizzazioni dello spettacolo e dell’intrattenimento che hanno manifestato la propria volontà a farsi promotori dell’iniziativa con la firma della lettera di intenti e il versamento della quota.
-soci ordinari: sono le imprese individuali e collettive, gli enti, le persone fisiche, le organizzazioni dello spettacolo e dell’intrattenimento, che presentino affinità o contiguità con gli interessi dello spettacolo popolare e che hanno presentato domanda di ammissione.
Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di Socio ha carattere permanente; è espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
Art. 6. Modalità di adesione
Le domande di ammissione degli aspiranti soci ordinario debbono essere indirizzate alla Presidenza della Federazione. L’ammissione alla federazione viene insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica del requisito di cui all’art.5. La domanda comporta la piena accettazione dello statuto associativo in
tutte le sue norme e del regolamento associativo. L’iscrizione alla Federazione è impegnativa per l’esercizio sociale relativo all’anno di ammissione; essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di formali dimissioni comunicate con raccomandata o PEC almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 7. Contributo di iscrizione annuale
Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci. Il contributo di iscrizione deve essere versato, la prima volta all’atto della iscrizione e successivamente, ogni anno, entro il giorno 30 del mese di gennaio di ciascun esercizio sociale. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
Art. 8. Diritti e doveri dei Soci
I soci aderenti alla Federazione, in regola con il pagamento del contributo di iscrizione annuale, hanno il diritto di:
a) concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Federazione con piena parità, anche in modo diretto;
b) esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e alle modificazioni del presente Statuto e Regolamenti;
c) eleggere gli organi direttivi, di garanzia e di controllo della Federazione e delle sue strutture territoriali;
d) votare per l’approvazione del bilancio e/o il rendiconto consuntivo annuale e del bilancio di previsione;
e) promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto ed essere informati sulle attività della Federazione stessa.
f) poter visionare i libri sociali.
I soci aderenti alla Federazione hanno il dovere di:
• osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto della Federazione;
• vigilare sull’osservanza dei principi e delle norme statutarie da parte degli iscritti;
• versare la quota di iscrizione annuale nei termini e con le modalità prescritte;
• riconoscere e versare il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dalla Federazione a seguito di specifiche attività svolte nell’interesse del singolo socio.
Art. 9. Perdita di qualifica di Socio
La qualità di Socio cessa:
• per rinuncia o revoca dell’adesione, formalizzata per iscritto alla Federazione e accettata dal Consiglio Direttivo;
• per esclusione deliberata con giudizio motivato dal Consiglio Direttivo della Federazione, con quorum deliberativo di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa ovvero a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie e regolamentari o quando il socio svolge attività contrarie alle finalità della Federazione o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, alla Federazione;
• per decadenza causata da mancato versamento del contributo di iscrizione annuale, anche parziale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo della Federazione;
• per estinzione giuridica del socio aderente.
Le comunicazioni di esclusione devono essere inoltrate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio interessato, nella persona del proprio legale rappresentate. Contro l’esclusione, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, è consentito il ricorso all’Assemblea, la quale si esprime in maniera insindacabile.
I Soci receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.
Art. 10. Organi della Federazione
Gli Organi della Federazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vice-Presidente
• il Tesoriere
• Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori
Le cariche sono gratuite e i membri possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione, tranne quella del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, per i quali sarà deliberato un compenso all’atto della nomina.
Art. 11. Assemblea dei soci: Composizione, quorum costitutivi e deliberativi.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Federazione
L’Assemblea è costituita da:
• i soci in regola con il pagamento del contributo di
iscrizione per l’anno sociale in cui è convocata;
• tutti i membri del Consiglio Direttivo.
E’ ammesso il voto per delega; deve essere scritta e consegnata ad un altro Socio. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, il Presidente e il Vice-Presidente, il Tesoriere e i membri dei Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico. L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e/o il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 aprile, salvo proroga di massimo 60 giorni. L’Assemblea Ordinaria viene convocata inoltre ogni qualvolta ne facciano domanda motivata la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci . Essa è validamente costituita ed atta a deliberare, qualora sia presente, anche a mezzo delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto. L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione della Federazione. L’Assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci. Per la modifica dello statuto essa è validamente costituita ed atta a deliberare, qualora sia presente, anche a mezzo delega, in prima
convocazione, almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto; mentre in seconda convocazione, almeno il 40%. Tali deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio e in delega. Le convocazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria, con relativo ordine del giorno, avvengono tramite apposito avviso inviato con idoneo mezzo di comunicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
Art. 12. Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine di votazione.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione della Federazione;
• discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
• deliberare sui Regolamenti e su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
• approvare il bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale della Federazione e la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
• approvare il bilancio annuale di previsione della Federazione;
• nominare, con voto palese, in apertura dei lavori, quando è convocata per la elezione degli organi nazionali, le Commissioni eventualmente previste dal Regolamento;
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
• nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e supplenti;
• approvare i Regolamenti;
• deliberare sullo scioglimento della Federazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;
Di ogni seduta dell’Assemblea Nazionale è disposto a cura del Presidente e del Segretario. Del verbale e degli atti deliberativi dell’Assemblea verrà data informazione ai Soci aderenti nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano i soci aderenti.
Art. 13. Consiglio Direttivo: Composizione
Il Consiglio Direttivo, numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea, è composto da un minimo di tre, eletti dall’Assemblea tra i candidati. Dura in carica quattro anni. I membri eletti devono essere maggiorenni ed hanno diritto ad un solo voto. I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alle elezioni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere. Partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio dei revisori o Revisore unico e coloro che vengono eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.
Art. 14. Consiglio Direttivo: Funzionamento
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, come lettera scritta recapitata per raccomandata a mano e con raccomandata con avviso di ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica e pec, messaggio telefonico, da inviarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, della data e luogo in cui si terrà la riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15. Consiglio Direttivo: Poteri
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ha il compito di:
– realizzare i deliberati dell’Assemblea e gestire la Federazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea stessa;
– eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
-predispone i Regolamenti;
-convocare convegni e conferenze;
-amministrare il patrimonio della Federazione;
-deliberare sulla convocazione, sulla data e luogo dell’Assemblea annuale ;
-deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
-deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività della Federazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o del Presidente;
– stabilire l’importo annuale dei contributi di iscrizione da versare alla Federazione da parte dei soci;
– deliberare su quant’altro ad esso riservato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea Ordinaria, deve esaminare il bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale, redigere apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio ed esaminare il Bilancio di previsione, il tutto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa, unitamente al parere del Collegio dei revisori o Revisore Unico.
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; dette Commissioni di lavoro possono essere composte dai consiglieri, dai soci e da consulenti esterni, se nominati. Il Consiglio Direttivo elegge i Coordinatori delle Commissioni di lavoro. Le Commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta con cadenza almeno semestrale; gli eventuali mezzi finanziari delle Commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 16. Consiglio Direttivo: decadimento del Consigliere
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
-per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
-per scadenza del mandato;
-per decesso o cessazione della propria attività;
-per esclusione, deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, con effetto immediato, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con la finalità della Federazione stessa, o per ingiustificata inadempienza agli impegni assunti, ai sensi dello Statuto, che abbiano comportato danno anche morale alla Federazione, ovvero per altri gravi comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione, comunicato per iscritto all’interessato, è data facoltà di ricorrere entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione all’Assemblea, la cui decisione da emettere entro 60 giorni dalla comunicazione è insindacabile. In caso di esclusione, la sostituzione del consigliere è possibile solo con atto definitivo. A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina il primo dei non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Se non sono presenti non eletti nella lista, si può procedere alla cooptazione e successivamente a ratifica in assemblea alla prima riunione utile.
Art. 17. Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione; ha la firma sociale e il potere di rappresentare la Federazione davanti ai terzi ed in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo. Coordina i programmi di attività e le altre iniziative della Federazione e vigila sulla loro realizzazione, adotta le decisioni urgenti, in casi di particolare necessità, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Egli è depositario della firma disgiunta insieme con il Tesoriere, quest’ultimo per quanto concerne l’attività economica e finanziaria. In sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che svolge le sue funzioni; qualora non sia presente nemmeno il Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza semplice dei presenti. II Presidente può contrarre obbligazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, operare l’apertura di conti correnti bancari e postali con specifica delega del Consiglio Direttivo.
Art. 18. Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio della Federazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione, in concordanza con il Presidente. Redige annualmente il rendiconto economico entro il 15 di aprile, salvo proroga, e il bilancio preventivo, sottoponendoli alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra propri membri e dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.
Art. 19. Collegio dei Revisori o Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico viene eletto dall’Assemblea. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra non soci, tra persone in possesso di adeguate conoscenze economicosociali e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare un Revisore Unico. Il Collegio o Revisore Unico deve rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza. Il Collegio o il Revisore Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede al riscontro della gestione economica e finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e dei documenti contabili, esprime il suo parere sul bilancio annuale di previsione e sul bilancio annuale consuntivo mediante apposita relazione da presentare in assemblea in occasione dell’approvazione dei bilanci stessi. Più in generale, i poteri del Collegio o del Revisore Unico sono quelli fissati dalla specifica normativa. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Collegio o Revisore Unico redige il verbale di ciascuna riunione. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Art.20. Regolamento interno
Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizione necessarie all’esecuzione del presente Statuto, la Federazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Art. 21. Patrimonio e Risorse economiche
Il Patrimonio è costituito:
• dai beni mobili e immobili,
• da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
• da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.
Le Risorse economiche sono costituite da:
• contributi di iscrizione dei soci,
• contributi e sovvenzioni di privati, singoli, imprese, Fondazioni ed Istituzioni, sia nazionali che esteri,
• contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e Istituzioni pubbliche,
• contributi di Organismi internazionali;
• raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nell’ambito di attività di natura commerciale complementare a quelle istituzionali;
• ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale proveniente da raccolte fondi destinate a progetti specifici e non, in aderenza con il dettame statutario.
I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Federazione stessa.
Art. 22. Esercizio sociale
L’esercizio sociale della Federazione apre l’1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23. Bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale e Bilancio di previsione
Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo deve predisporre un bilancio e/o rendiconto consuntivo pee l’anno precedente, con la relazione sulle attività svolte, e un bilancio di previsione per l’anno in corso o futuro. I bilanci e le relazione devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, che redigeranno a loro volta la relazione sui bilanci. La riunione di Assemblea per l’approvazione del Bilancio e/o rendiconto consuntivo annuale deve avvenire entro il successivo 30 aprile di ogni anno, salvo la possibilità di un maggior termine di 60 giorni nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell`art. 2364 c.c. Il bilancio di previsione deve essere approvato indicativamente entro il 31/12 di ogni anno per l’anno successivo. I documenti devono rimanere depositati in copia presso la sede della Federazione durante i quindici giorni che precedono la riunione
dell’Assemblea l’approvazione dei bilanci, affinché gli aventi diritto possano prenderne visione. La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto. Alla Federazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 24. Obbligazioni dei soci e responsabilità
La Federazione e i suoi organi non sono responsabili delle obbligazioni assunte a proprio nome dai soci, i quali rispondono ciascuno unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
Art. 25. Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo; l’avviso, da parte dell’Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione, deve essere inviato con almeno sessanta giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione. La delibera di scioglimento si intende approvata se votata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento del contributo di iscrizione. In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, i beni facenti parte del patrimonio della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altro ente avente finalità e attività o a fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi della Federazione.
Art. 26. Controversie
Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra i soci e la federazione, nonché promossa da o nei confronti di consiglieri, componenti degli organi di controllo interni, revisori o liquidatori, in relazione all’esercizio dell’attività associativa, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizione del regolamento di procedura dell’organismo di mediazione C.P.R.C. iscritto al n. 45 del registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.
Art. 27. Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.